Condizioni generali di acquisto

PREMESSA 

Le Condizioni Generali di acquisto A4 Mobility (di seguito le "Condizioni") si applicano ai rapporti contrattuali tra A4 Mobility S.r.l. con sede a Verona, Piazzale Europa 12 (di seguito A4 Mobility) ed i suoi Fornitori (di seguito "il/i Fornitore/i") aventi ad oggetto Beni, Macchine, Programmi e/o Servizi (di seguito, con unico termine, Prodotti).
Le Condizioni, unitamente all'Ordine ed alle Condizioni Aggiuntive eventualmente applicabili, rappresentano la totalità delle pattuizioni intervenute tra A4 Mobility ed il Fornitore in merito ad una specifica fornitura di prodotti e sostituiscono ogni comunicazione orale o scritta intercorsa fra A4 Mobility ed il Fornitore prima dell'Ordine.
Quando A4 Mobility  invia un ordine o delle condizioni aggiuntive che richiama le Condizioni:
- A4 Mobility ed il Fornitore si impegnano a considerare equivalente all'originale ogni riproduzione delle Condizioni, delle Condizioni Aggiuntive o dell'Ordine, che sia effettuata con mezzi affidabili quali il facsimile, l’invio via email, la fotocopiatrice o la loro pubblicazione in Internet presso il sito : http://www.a4mobility.it (cliccando sul pulsante “Condizioni Generali di Acquisto A4 Mobility”);
- la fornitura oggetto dell'Ordine sarà soggetta anche alla documentazione eventualmente allegata all'Ordine ed alle Condizioni Aggiuntive eventualmente applicabili.
La presente edizione delle Condizioni si applica ai nuovi rapporti contrattuali a partire dal 1 maggio 2013.
A4 Mobility ha depositato l'originale del presente documento presso il dott. Elena Borio, notaio in Verona, con  atto in data 13.05.2013 con numero di repertorio 11.085 e di raccolta 7.870.
A4 Mobility ha reso conoscibili le Condizioni anche:
- rendendole disponibili in visione o in copia presso ogni sede A4 Mobility;
- pubblicandole in Internet nel sopracitato sito ufficiale di A4 Mobility;
- informando la generalità dei Fornitori dell'adozione della presente edizione delle Condizioni.
I termini di seguito riportati in maiuscolo hanno il significato ad essi attribuito nelle Condizioni.

CONDIZIONI


Art. 1. - Definizioni
Contratto: ……. è l’insieme di Ordine, Condizioni e Condizioni Aggiuntive.
Ordine: ………. è il modulo d’Ordine compilato, inviato da A4 Mobility; fanno parte integrante dell’Ordine sia Allegati che Specifiche di Prodotto che qualunque documento aggiuntivo, purché citati nell’Ordine stesso.
Parte o Parti: ... sono il Fornitore e/o A4 Mobility ed i loro successori ed aventi causa.
Bene: …………è qualsiasi oggetto avente il requisito dell'utilità, della materialità, della limitatezza e dell'accessibilità.  È qualsiasi fornitura che il Fornitore  può fornire a A4 Mobility.
Macchina: … è oltre che una Macchina, anche i suoi dispositivi, le sue conversioni ed incrementi di modello, gli elementi di macchina, gli accessori, o qualsiasi loro combinazione: è quindi qualsiasi Fornitura che il Fornitore può fornire a A4 Mobility.
Programma: … è un Programma originale o una copia integrale o parziale di esso, e comprende sia un Programma del Fornitore che qualsiasi Programma non di proprietà del Fornitore fornito a A4 Mobility.
Servizio: …….. è lo svolgimento di un lavoro, di un incarico, la prestazione di consulenza o di assistenza, o l’abilitazione ad accedere ad una risorsa (quale l’accesso ad una banca dati) che il Fornitore rende disponibile a A4 Mobility.

Art. 2. - Oggetto ed Applicabilità delle Condizioni
2.1 Oggetto delle presenti Condizioni è la fornitura di Prodotti dal Fornitore a A4 Mobility quali specificatamente identificati nell'Ordine controfirmato per accettazione dal Fornitore. L’Ordine descrive Prodotti, quantità, prezzi, servizi connessi (lavorazioni, installazione / garanzia / manutenzione / formazione / …), attività incluse e attività escluse, condizioni di vendita (fatturazione / modalità di pagamento / programmi, termini, modalità e costi di consegna / …), piani di lavoro, impegni del Fornitore e quant’altro sia necessario ad identificare in modo univoco e completo ciascun elemento dell’Ordine e ad evitare ogni possibile errata interpretazione.
2.2 Le presenti Condizioni si applicano ogni qual volta A4 Mobility trasmette al Fornitore un Ordine, che il Fornitore accetta restituendo a A4 Mobility l’Ordine sottoscritto per accettazione, oppure spedendo o rendendo disponibile il Prodotto, oppure iniziando l’esecuzione del Servizio.
2.3 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sostituiscono e prevalgono sulle Condizioni Generali di Vendita del Fornitore.
2.4 In caso di conflitto fra le Condizioni Generali di Acquisto, le Condizioni Aggiuntive, l’Ordine di Acquisto tali documenti prevarranno, con riferimento alle disposizioni in conflitto, secondo l’ordine seguente: Primo- Ordine di Acquisto; Secondo- Condizioni Aggiuntive Terzo- Condizioni Generali di Acquisto.

Art. 3. - Condizioni Aggiuntive
E’ previsto che, in funzione della particolare tipologia di Prodotti, l’Ordine possa essere accompagnato da ulteriori specifiche condizioni di fornitura: dette condizioni sono considerate a corredo ed a completamento delle presenti Condizioni e costituiscono parte integrante dell’Ordine al Fornitore.

Art. 4. - Ordini e loro modifiche
4.1 Ordini e richieste di consegna o di fornitura così come modifiche o aggiunte agli stessi dovranno essere formulati per iscritto.
4.2  La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti condizioni di acquisto, è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte di A4 Mobility.
4.3 I preventivi avranno forza vincolante e non daranno luogo a compensi di nessun genere a favore del Fornitore, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra le parti.
4.4 Se il Fornitore non accetta, ovvero non conferma l’ordine in forma scritta entro due settimane di calendario dalla sua ricezione, A4 Mobility avrà il diritto di annullarlo e revocarlo, salvo il suo pieno diritto ad ottenere l’integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia contrattuali che extracontrattuali, conseguenti la mancata tempestiva accettazione dell’ordine da parte del Fornitore.
4.5 Le richieste di consegna e/o di fornitura da parte di A4 Mobility riferite a contratti quadro sono vincolanti per il Fornitore se non rifiutate da quest’ultimo entro 2 giorni lavorativi dalla loro data di ricezione.
4.6 A4 Mobility potrà revocare e/o annullare un ordine, in ogni momento, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che siano venute meno le garanzie e l’idoneità del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura e ancora qualora, sempre a suo insindacabile giudizio, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di insolvenza e di difficoltà economica tale da porre in discussione l’effettuazione regolare della fornitura e l’idoneità del Fornitore a prestare le relative garanzie e ciò indipendentemente dalla previsione contenuta nel precedente punto 4.4 e ancora quando nei suoi confronti risultino promosse procedure esecutive, tutte nessuna esclusa, o lo stesso Fornitore sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale.

Art. 5. - Consegna dei beni / Fornitura di servizi
5.1 Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nei contratti e ordini di A4 Mobility potranno essere rifiutate da quest’ultima o richiederanno, per la loro accettazione, il preventivo accordo e consenso scritto di A4 Mobility.
5.2 Le date, i luoghi ed i termini di consegna presenti nell’ordine o contratto sono vincolanti per il Fornitore. Farà fede in questo senso la data di consegna del bene e/o erogazione del servizio nel luogo concordato nell’ordine o contratto. Il Fornitore dovrà rendere disponibili i beni tempestivamente, tenendo conto del tempo di carico e trasporto concordato con lo spedizioniere.
5.3 Se nell’ordine o contratto è prevista la posa in opera (installazione, avviamento) a cura del Fornitore, saranno a carico dello stesso, se non altrimenti concordato, anche tutti i costi indiretti connessi, come ad esempio le spese di viaggio e di trasporto.
5.4 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati ed ancora qualora consegni la merce in luoghi e soggetti diversi da quelli indicatigli da A4 Mobility, quest’ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura e potrà richiedergli l’integrale risarcimento dei danni. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell’art. 1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall’obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all’ufficio acquisti di A4 Mobility, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non l’esonererà dalle relative responsabilità conseguenti il ritardo nell’effettuazione della prestazione.
5.5 L’accettazione incondizionata di una consegna di beni o fornitura di servizi tardive non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinunzia da parte di A4 Mobility alla richiesta di risarcimento di danni e questo fino a che tale risarcimento non sarà stato corrisposto a A4 Mobility in maniera totale e nei termini richiesti da A4 Mobility.
5.6 Consegne o forniture parziali sono di norma non accettabili, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra le parti.
5.7 Salvo prova contraria faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da A4 Mobility in fase di accettazione dei beni.
5.8 Resta inteso che A4 Mobility avrà il diritto di utilizzare il software e la relativa documentazione connessa al bene acquistato / servizio erogato, secondo le caratteristiche della prestazione concordata e nei limiti previsti per l’utilizzo del software.
5.9 A4 Mobility godrà del diritto di usare detto software, ivi inclusa la relativa documentazione, con le caratteristiche concordate e nella misura necessaria all’uso del prodotto e nel rispetto degli accordi. A4 Mobility godrà altresì del diritto di duplicare una copia di backup anche senza autorizzazione espressa.
5.10 Tutti i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che ne prevedono l’apposizione devono riportare il marchio CE.  In ogni caso il Fornitore, contestualmente all’effettuazione della fornitura, dovrà consegnare a A4 Mobility tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (ad esempio i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio e ancora i certificati di garanzia).

5.11 Il Fornitore è tenuto ad asportare e correttamente smaltire ai sensi della normativa vigente gli imballaggi e gli eventuali rifiuti anche di tipo elettronico prodotti in esito all’incarico ricevuto con il presente Accordo. Il Fornitore, prima di procedere allo smaltimento, al riciclaggio, o al reimpiego delle apparecchiature elettriche, si impegna ad effettuare tutte le operazioni atte a garantire la tutela dei dati personali in esse eventualmente contenuti, mediante la loro cancellazione o trasformazione in forma non intelligibile, in conformità a quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 13 ottobre  2008.
La violazione delle prescrizioni del presente articolo legittima A4 Mobility alla risoluzione del contratto per fatto e colpa del fornitore con conseguente richiesta di risarcimento danni (danno immagine aziendale, danno emergente e se del caso lucro cessante).

Art. 6. - Servizi
6.1 Il Fornitore dovrà fornire i servizi tramite la sua impresa. Potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi tassativamente solo previo consenso scritto di A4 Mobility e comunque, in tale ultima ipotesi, risponderà in proprio nei confronti di A4 Mobility di tutte le attività del subappaltatore come se fossero state poste in essere dal medesimo Fornitore. Nel caso in cui richieda servizi a terzi, il Fornitore dovrà incorporare nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui al presente documento.
6.2 Gli standard di prestazione desiderati da A4 Mobility, le configurazioni e gli scopi specificati dalla stessa, non esimeranno il Fornitore dal suo obbligo di fornire soluzioni tecnicamente prive di difetti ed economiche. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare A4 Mobility se gli standard di prestazione, le configurazioni o gli scopi di cui sopra siano in conflitto con tale soluzione, o se modifiche o migliorie nell’oggetto o nello scopo della prestazione siano necessari o appropriati per altri motivi. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguiti senza la previa autorizzazione scritta di A4 Mobility non potranno essere addotti quale fondamento di pretese da parte del Fornitore.
6.3 A4 Mobility dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui diritti di privativa industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l’esecuzione dell’ordine, anche solo se ve ne sia il rischio ed il fornitore in caso di omessa comunicazione sarà tenuto a tenere manlevata ed indenne A4 Mobility da ogni qualsivoglia richiesta avanzata dai legittimi titolari dei diritti violati ivi comprese le spese legali necessarie alla eventuale difesa
6.4 I servizi devono essere eseguiti in conformità con l’oggetto del contratto e lo scopo della prestazione; quanto sopra si applica anche alla documentazione relativa alle specifiche. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell’arte, la normativa regolamentare applicabile, le direttive delle associazioni dei consumatori, le prassi di sicurezza e le relative misure, compresa le norme di sicurezza di A4 Mobility. Nell’esecuzione di ordini di ingegnerizzazione, la prestazione dovrà essere finalizzata a consentire la facile esecuzione di lavori di manutenzione e/o ispezione.
6.5 Nell’esecuzione dell’ordine il Fornitore si impegna a rispettare gli interessi di A4 Mobility, adottando e ponendo in essere tutti i provvedimenti affidati alla sua discrezione (per esempio la scelta dei materiali, degli accessori o delle parti di ricambio) solo in base a un esame obbiettivo.
6.6 Se non diversamente previsto dal contratto, i disegni, le descrizioni, i calcoli e tutto quanto eseguito dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività sono state subappaltate saranno trasferiti in proprietà a A4 Mobility al momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest’ultima alcun obbligo di remunerazione, motivo per cui le parti convengono fin d’ora che il Fornitore ed i terzi soggetti non solo non avranno alcun diritto su tali opere, che diventeranno quindi di piena proprietà di A4 Mobility, ma ancora che per le stesse quest’ultima non dovrà riconoscere alcun importo al Fornitore, considerato che il compenso per la loro creazione era già stato considerato in quello riconosciuto a favore del Fornitore e di terzi per la loro realizzazione. Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati a A4 Mobility in originale non appena realizzati e completati. I documenti messi a disposizione da A4 Mobility dovranno essere conservati con cura e tenuti in luogo sicuro. Tali documenti ed altri come modelli, disegni, bozze ecc. realizzati o procurati al fine di eseguire l’ordine resteranno di proprietà di A4 Mobility, cui dovranno essere restituiti al più tardi al completamento dell’ordine. A4 Mobility si riserva tutti i diritti sui documenti messi a disposizione, anche nel caso in cui sia concesso un brevetto per invenzione o registrato un modello di utilità. E’ escluso ogni diritto di ritenzione da parte del Fornitore.
6.7 Ove sia stato informato dello scopo dei servizi, il Fornitore garantirà la conformità di tali servizi allo scopo dichiarato. Eventuali ispezioni o approvazioni di parti del servizio, non influiranno sull’obbligazione del Fornitore di eseguire i servizi e di prestare garanzia per gli stessi. L’accettazione seguirà all’approvazione dei servizi completi, non all’eventuale utilizzo o pagamento degli stessi.
6.8 A4 Mobility potrà utilizzare e sfruttare a sua discrezione, liberi da ogni diritto o pretesa di terzi, tutti i risultati conseguiti nell’esecuzione dei servizi, comprese le invenzioni e i diritti di uso e sfruttamento secondo la Legge sul Diritto di Autore, fin dal momento del loro concepimento e della loro realizzazione, senza alcun corrispettivo per il Fornitore come già ampiamente previsto nel precedente punto 6.6.
6.9 Eventuali invenzioni realizzate dal Fornitore nel corso dell’incarico, brevettabili o non brevettabili, saranno di esclusiva proprietà di A4 Mobility senza alcun corrispettivo per il Fornitore. Quest’ultimo adotterà idonei provvedimenti per l’immediato trasferimento a A4 Mobility delle invenzioni, ove non diversamente previsto dal contratto.

Art. 7. - Forza maggiore
In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di A4 Mobility, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, A4 Mobility è libera dall’obbligo di accettare la merce e/o servizi, secondo le scadenze pianificate per tutta la durata di tali eventi. Durante tali eventi, e per le 2 settimane successive, A4 Mobility avrà la facoltà – impregiudicato ogni altro diritto di A4 Mobility – di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni di A4 Mobility siano considerevolmente ridotti, poiché, a causa di tali eventi, i beni debbano essere prodotti altrove.

Art. 8. - Avviso di spedizione e fattura
Valgono i dettagli contenuti nell’ordine, contratto, richieste di consegna e/o fornitura. La fattura dovrà essere inviata all’indirizzo indicato nell’ordine di acquisto / contratto e non dovrà accompagnare la merce.

Art. 9. - Prezzo e passaggio del rischio
9.1 L’importo del compenso per i beni e/o servizi oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in ciascun ordine o contratto. I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta, espressa caso per caso. Ove in un contratto il compenso non sia stato previsto ad un prezzo prefissato, ma secondo le spese sostenute e provate, il Fornitore garantisce di mantenere la propria richiesta nell’ambito dell’offerta o del preventivo totale approvato. Costi supplementari saranno quindi riconosciuti da A4 Mobility solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.
9.2 Il compenso concordato col Fornitore è onnicomprensivo. Il compenso maturerà e sarà corrisposto, al momento dell’accettazione dei beni e/o dei servizi, in conformità con i termini di pagamento concordati.
9.3 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa “reso sdoganato” ed includono l’imballaggio necessario a garantire l’integrità del prodotto. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta da A4 Mobility, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato.

Art. 10. - Termini di pagamento
Salvo quanto diversamente stabilito nell’ordine o nelle condizioni aggiuntive il termine di pagamento è concordato nella modalità “90 giorni data fattura fine mese”. Il pagamento è subordinato al controllo della fattura.

Art. 11. - Reclami e garanzia da parte del Fornitore
11.1 L’accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di A4 Mobility al fine di verificare l’assenza di vizi e difetti, la completezza e regolarità della fornitura.
11.2 I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e i difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall’art. 1490 cod. civ.e ancora da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge Italiana in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura, dell’appalto e del servizio prestato. Al riguardo le parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell’art. 1495 cod. civ., il termine per A4 Mobility per denunciare i vizi al venditore è di quarantacinque giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge Italiana e comunque il Fornitore rinuncia fin d’ora irrevocabilmente ad eccepire ogni eventuale ritardo di A4 Mobility nella denuncia dei vizi.
11.3 Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai difetti dopo una richiesta di A4 Mobility in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, A4 Mobility è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del difetto a spese del Fornitore.
11.4 Ove fornisca beni o servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore darà a A4 Mobility piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.
11.5 Il Fornitore s’impegna irrevocabilmente a manlevare e tenere indenne A4 Mobility da ogni eventuale richiesta e pretesa di terzi in relazione alle forniture.
11.6 Ancora le parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell’art. 1495 cod. civ., il termine di decadenza per le richieste di risarcimento per i difetti è di 3 anni, eccettuati i casi di erronea dichiarazione a scopo di dolo. E’ escluso il caso in cui il prodotto è usato in una costruzione edile nel rispetto degli usi e leggi abituali e provochi od abbia provocato la difettosità della stessa. Il termine di decadenza decorre dalla consegna del prodotto. Per quanto possa occorrere le parti danno atto che alle presenti condizioni di acquisto si applica la previsione contenuta nell’art. 1497 cod. civ.
11.7 A4 Mobility gode del diritto di scegliere il tipo di prestazione aggiuntiva. Il Fornitore potrà rifiutare detto tipo di prestazione aggiuntiva scelta da A4 Mobility soltanto qualora comporti spese sproporzionate.
11.8 Qualora il Fornitore adempia l'obbligo di prestazione aggiuntiva fornendo un prodotto sostitutivo, i termini di decadenza della merce consegnata in sostituzione saranno calcolati di nuovo a partire dalla consegna, a meno che – in fase di prestazione aggiuntiva – il Fornitore esprima esplicitamente e idoneamente la riserva che la consegna sostitutiva è stata effettuata per pura dimostrazione di buona volontà, al fine di evitare controversie o nell'interesse della continuazione del rapporto di fornitura.
11.9 Saranno a carico del Fornitore i costi relativi a forniture di beni o servizi difettosi, con particolare riguardo ai costi di trasporto, lavorazione, mano d’opera, materiali o costi per ispezioni e verifiche.
11.10 Le parti convengono che qualora A4 Mobility contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospenderne il relativo pagamento fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la sua regolarità e la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da A4 Mobility interessi di sorta neppure quelli legali e quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002.
11.11 A4 Mobility potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovutegli per le forniture e ciò anche se il credito di A4 Mobility non è certo, liquido ed esigibile.
11.12 L’eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di A4 Mobility di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.

Art. 12. - Responsabilità
12.1 In caso A4 Mobility riceva richieste di risarcimento per i beni consegnati o servizi erogati dal Fornitore, il Fornitore manleva A4 Mobility da dette richieste se e nella misura in cui il danno è dovuto a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore. Nel caso di responsabilità derivante da inadempimento, essa – tuttavia - si applicherà soltanto se il Fornitore è inadempiente. Nel caso in cui la causa del danno ricada nell'ambito delle responsabilità del Fornitore, a questi competerà l'onere della prova in tale misura.
12.2  Nei casi di cui al paragrafo 12.1 sopra, il Fornitore è tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali.
12.3  In tutti gli altri casi, si applicheranno le disposizioni di legge.
12.4 Prima di ogni eventuale azione di richiamo dei prodotti dovuta in toto o in parte a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore, A4 Mobility ne darà comunicazione a detto Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discuterà con il Fornitore le modalità di conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non lo consenta. I costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto fornito dal Fornitore stesso.

Art. 13. - Conduzione delle opere
Le persone che in esecuzione di un ordine o di un contratto eseguano lavori in uno stabilimento / sede A4 Mobility dovranno uniformarsi ai relativi regolamenti lavorativi. E’ esclusa qualsiasi responsabilità di A4 Mobility per incidenti che si verifichino negli stabilimenti / sedi di A4 Mobility a danno di dette persone.

Art. 14. –Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
14.1 Il Fornitore dovrà impiegare nell'esecuzione della fornitura personale dotato di specifiche competenze specialistiche in ambito tecnico e di funzionalità e con una consolidata esperienza professionale nel settore a cui è adibito. A4 Mobility avrà il diritto di chiedere la sostituzione del Personale del Fornitore che a fronte di ragionevole motivazione non risponda ai requisiti di cui al presente articolo.
14.2 Il Fornitore si impegna a far si che il proprio personale rispetti tutte le disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ed ogni altra regolamentazione dei luoghi di lavoro fornita da A4 Mobility tenendo pertanto manlevata ed indenne A4 Mobility da ogni responsabilità ed obbligo risarcitorio ivi comprese le spese legali necessarie alla eventuale difesa.
14.3 Il Fornitore garantisce che il proprio Personale, Dipendenti nonché eventuali soggetti terzi subappaltatori del Contratto, saranno provvisti di adeguata copertura assicurativa, idonea alla copertura di tutti i rischi nell'ambito delle prestazioni del Servizio. A Tale scopo, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine, e comunque prima dell’inizio dei lavori, il Fornitore dovrà esibire una polizza di assicurazione RCT/O stipulata con una Compagnia di Assicurazione di primaria importanza nazionale (scelta tra le prime 10 compagnie per capitalizzazione) e valida per l'intera durata della fornitura.
14.4 Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e  successive modifiche ed integrazioni, e in situazioni tali dove la normativa vigente lo disciplina come obbligo, il Fornitore dovrà esibire una polizza di assicurazione “CAR” stipulata con una Compagnia di Assicurazione di primaria importanza nazionale e valida per l'intera durata della fornitura, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine, e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Art. 15. - Confidenzialità e riservatezza
15.1 Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da A4 Mobility (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrano ai fini delle forniture da effettuare a A4 Mobility. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di A4 Mobility e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate a A4 Mobility – senza previa autorizzazione scritta di A4 Mobility. A richiesta di A4 Mobility, tutte le informazioni comunicate da A4 Mobility (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da A4 Mobility al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o comprovatamente distrutti. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a A4 Mobility (inclusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.
15.2 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli e simili, allestiti da A4 Mobility o basati su informazioni confidenziali di A4 Mobility, nonché beni realizzati con nostri utensili o con utensili modellati sugli stessi, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con A4 Mobility, né offerti o ceduti a terzi. Quanto sopra si applica anche agli ordini di A4 Mobility.
15.3 I servizi resi a A4 Mobility dal Fornitore, o parti o elementi degli stessi, non potranno essere erogati a terzi nello stesso modo per due anni dalla loro esecuzione, salvo che la tecnologia su cui si fondano non rientri nello stato generale dell’arte e della conoscenza.
15.4 Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute da A4 Mobility per l’esecuzione del servizio, l’impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all’esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui A4 Mobility rinunci per iscritto all’impegno di confidenzialità.
15.5 Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporterà per A4 Mobility la facoltà di considerare risolto il contratto e di esigere una penale pari al 40% del valore della fornitura salvo il maggior danno.

Art. 16. - Controllo sulle esportazioni e Dogana
Il Fornitore è tenuto a informare A4 Mobility di eventuali requisiti relativi a licenze di esportazione (riesportazione) dei Prodotti in base alla legislazione italiana, europea o statunitense sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali e allo stesso tempo è tenuto ad informare A4 Mobility della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d’origine dei Prodotti. Su richiesta, il Fornitore fornirà eventuali  dati sul commercio estero relativi ai Prodotti e ai componenti degli stessi in forma scritta e informerà A4 Mobility di eventuali cambiamenti apportati a tali dati con sollecitudine e comunque prima della fornitura a A4 Mobility.

Art. 17. – Modello di organizzazione, gestione e controllo e Codice Etico D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231
17.1 A4 Mobility al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, idoneo a prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle Persone giuridiche, delle Società e delle Associazioni anche prive di personalità giuridica" ed ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza.
17.2 Il fornitore si impegna a prendere visione del Modello di Organizzazione, gestione e controllo di A4 Mobility e del codice etico allegato, disponibili al sito internet al link www.a4mobility.it, e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in esso contenute ed a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, alla casella odv@a4mobility.it.
17.3  L'inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello e Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e legittima A4 Mobility a risolvere lo stesso con effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.


Art. 18. - Responsabilità sociale e tutela dell'ambiente
Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi ad annullare o almeno minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull’uomo e sull'ambiente. A tale riguardo, il Fornitore istituirà e svilupperà con continuità un sistema di qualità basato sulla norma ISO 14001, proporzionalmente alle proprie possibilità. Inoltre, il Fornitore rispetterà i principi dell'iniziativa ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminanti nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione.

Art. 19. -Tracciabilità
19.1 Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
19.2 Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art.3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 20. –Privacy
Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 D.Lgs 30 Giugno 2003 n. 196, conferma di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei Suoi  "Dati Personali", come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera b del codice,  sul sito ufficiale di A4 Mobility www.a4mobility.it nella sezione Privacy.

Art. 21. - Luogo della prestazione
Il luogo della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate secondo il contratto o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell’ordine /contratto.

Art. 22. – D. L. 83/2012 art.13 ter – Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore

Il D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 dispone che in caso di appalto di opere e servizi, l’appaltatore risponda in solido con il subappaltatore del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.

Ai sensi dell’art. 13 ter del D.L. 83/2012, A4 Mobility provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti.

Art. 23. - Varie
L’eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l’invalidità delle altre condizioni. Le parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l’intento economico.

Art. 24. - Legge applicabile e Foro competente
Le presenti condizioni di acquisto sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana. Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona, con concorde espressa esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente o alternativo.